La Cassazione con una sentenza sorprendente rende vane le direttive note sui permessi 104 di tre giorni al mese. Nuovi diritti per i lavoratori.
Il lavoratore sarà licenziato se va a fare la spesa o commissione durante il giorno di permesso con Legge 104. Ebbene secondo la Cassazione non sempre il datore di lavoro può licenziare il dipendente, in alcuni casi sarebbe un’azione illecita. Scopriamo di più.
I permessi di tre giorni al mese sono utili per il lavoratore caregiver che si prende cura di un familiare con disabilità grave. Permettono di assentarsi dal posto di lavoro continuando a ricevere la retribuzione senza rischiare ripercussioni. Durante la giornata di assenza, però, dovrà occuparsi realmente del disabile e delle sue necessità. In caso contrario, il datore potrebbe licenziare in tronco il lavoratore scoperto a fare altro piuttosto che assistere la persona con disabilità.
La Legge permette all’azienda anche di assumere un investigatore privato per raccogliere prove del reato che sta commettendo il dipendente. Capiamo bene, dunque, che per chi viola le direttive normative con riferimento alla fruizione dei permessi 104 rischia molto grosso. Eppure un’ordinanza della Cassazione cambia le carte in tavola.
Cosa può fare il dipendente durante la giornata di permesso
L’ordinanza del 9 agosto 2024 numero 22643 della Corte di Cassazione ha sottolineato l’illegittimità del licenziamento da parte del datore di lavoro qualora il lavoratore utilizzi i permessi di tre giorni al mese retribuiti per attività differenti dalla cura diretta in presenza del familiare con disabilità. Occorre ben distinguere le attività che il dipendente può svolgere senza stare a diretto contatto con il disabile.
In primis si deve capire la differenza tra assistenza diretta volta a svolgere attività vitali in senso stretto e attività collaterali che sono di supporto al familiare ma svolte non in sua presenza. La spesa, il pagamento delle bollette, la prenotazione di una visita medica sono azioni consentite? Il fine dei permessi è migliorare le condizioni di salute del disabile. La normativa non specifica il luogo in cui svolgere assistenza e più volte la Giurisprudenza ha specificato come le direttive non debbano essere intese in senso restrittivo.
Si può fare la spesa o andare all’Ufficio Postale se nell’interesse del disabile. Condizione necessaria è che non venga a mancare il nesso causale tra assenza dal lavoro e cura del familiare disabile. Le attività funzionali alle necessità dell’assistito, dunque, non possono causare un licenziamento del dipendente. Dove mancasse il nesso, invece, scatterebbe l’abuso del diritto e dunque il licenziamento sarebbe lecito.